La questione sulla possibilità di impugnare la determina del budget assegnato a un privato accreditato, dopo la sottoscrizione del contratto con l’Amministrazione sanitaria, è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali. Vediamo come viene trattato questo tema e quali sono le principali interpretazioni giurisprudenziali.
Cosa stabilisce la giurisprudenza recente?
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4715 del 10 maggio 2023 ha riaffermato il principio che, in presenza della clausola di salvaguardia contenuta nei contratti di accreditamento con l’Amministrazione sanitaria, il privato che ha sottoscritto il contratto rinuncia al diritto di impugnare la determinazione del budget.
Questa clausola è considerata legittima e, una volta accettata dal soggetto privato, esso perde la possibilità di contestare eventuali provvedimenti relativi ai tetti di spesa, inclusi eventuali adeguamenti o riduzioni del budget.
Che cos’è la clausola di salvaguardia?
La clausola di salvaguardia è una disposizione contrattuale inserita nei contratti stipulati tra le Aziende sanitarie pubbliche e i privati accreditati per l’erogazione di prestazioni sanitarie. Questa clausola prevede che il privato accetti incondizionatamente il budget assegnato e rinunci a sollevare contenziosi su provvedimenti già adottati e conoscibili al momento della sottoscrizione.
Il Consiglio di Stato ha precisato che:
“Il soggetto accreditato che sottoscrive il contratto accetta incondizionatamente il budget assegnato, privandosi della possibilità di impugnare i provvedimenti già noti relativi ai tetti di spesa.” (Cons. Stato, Sez. III, n. 4715/2023)
Perché viene considerata legittima la clausola di salvaguardia?
Il Consiglio di Stato ha affermato che questa clausola è essenziale per garantire un’efficace programmazione della spesa sanitaria e il rispetto dei vincoli finanziari a cui le Amministrazioni pubbliche devono attenersi, soprattutto nelle Regioni sottoposte a Piani di Rientro per ridurre il debito sanitario. In queste circostanze, la stabilità dei contratti e dei budget è cruciale per mantenere la sostenibilità finanziaria del sistema sanitario.
La sentenza n. 4715 del 2023 chiarisce che l’inserimento della clausola serve a evitare che i privati possano contestare successivamente le decisioni sui tetti di spesa, destabilizzando così la pianificazione finanziaria del servizio sanitario regionale.
Che cosa succede se un privato accreditato contesta la clausola?
La giurisprudenza ha chiarito che la clausola di salvaguardia vincola il privato che ha sottoscritto il contratto. Anche se il privato inserisce dichiarazioni di riserva o formule che prevedono il diritto di sollevare contestazioni future, queste non sono considerate valide. Il Consiglio di Stato ha stabilito che:
“Le riserve apposte dai privati accreditati, laddove non siano contemplate dal modello contrattuale predisposto, sono da considerarsi come non apposte e non idonee a impedire la formazione dell’accordo.” (Cons. Stato, Sez. III, n. 4715/2023)
Cosa dice la Corte Costituzionale?
La Corte Costituzionale ha confermato che il diritto di agire in giudizio, garantito dall’art. 24 della Costituzione italiana, può essere limitato in presenza di un interesse pubblico preminente. La sentenza n. 238 del 2014 ha sancito che:
“Il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato purché vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente sullo stesso.”
Nel caso specifico, il preminente interesse pubblico è rappresentato dalla necessità di controllare la spesa sanitaria in una Regione in Piano di Rientro, come nel caso della Regione Campania.
Quali sono le conseguenze per i privati?
Le strutture private accreditate che accettano la clausola di salvaguardia devono essere consapevoli che, una volta sottoscritto il contratto, non potranno successivamente impugnare i provvedimenti relativi al budget. Tuttavia, come specificato dal Consiglio di Stato, queste strutture mantengono il diritto di agire in giudizio per sopravvenienze o nuove decisioni che non erano prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto.
Esistono casi di impugnazione dopo la firma del contratto?
Nonostante la stretta interpretazione della clausola di salvaguardia, alcuni casi particolari possono essere impugnati. Ad esempio, se emergono nuovi fatti o decisioni che modificano in modo significativo la situazione economica o operativa della struttura sanitaria, il privato può ancora rivolgersi al giudice amministrativo.
Quali esempi giurisprudenziali esistono sul tema del diritto alla salute e del contenzioso sulle autorizzazioni sanitarie?
La giurisprudenza più recente in tema di accreditamenti e autorizzazioni sanitarie ha trattato casi significativi che spaziano dall’assegnazione del budget alle autorizzazioni per l’apertura di nuove strutture sanitarie. Vediamo alcuni esempi giurisprudenziali rilevanti e aggiornati fino al 2024, con dettagli specifici delle sentenze e citazioni precise.
Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 4715/2023
Questa pronuncia affronta la questione del budget assegnato alle strutture sanitarie accreditate e della clausola di salvaguardia che vincola il privato a rinunciare a contestazioni legali una volta sottoscritto il contratto con l’Amministrazione sanitaria. Il Consiglio di Stato, nel rigettare l’appello di una Casa di Cura privata contro il tetto di spesa assegnato, ha affermato:
“Il soggetto accreditato che sottoscrive il contratto accetta incondizionatamente il budget assegnato, privandosi del diritto di impugnare i provvedimenti relativi ai tetti di spesa”.
La decisione ha sottolineato come la clausola di salvaguardia sia fondamentale per garantire la programmazione della spesa sanitaria, soprattutto nelle Regioni soggette a Piani di Rientro, dove le risorse devono essere allocate in modo oculato.
Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 5381/2024
In questa sentenza, il Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità del diritto di prelazione anche nelle procedure di partenariato pubblico-privato (PPP). Il caso riguardava la vendita di un immobile storico, e il locatario ha esercitato il suo diritto di prelazione. Il vincitore della gara ha contestato l’applicazione di tale diritto, ma il Consiglio di Stato ha stabilito che:
“La logica della prelazione è compatibile con la gara pubblica, poiché l’amministrazione ricerca comunque il miglior offerente, ma prevede che il soggetto che gode di una particolare posizione possa esercitare il diritto di prelazione in seguito”.
La sentenza conferma la validità di questo istituto anche nei casi di contratti pubblici e PPP, rafforzando il quadro normativo che consente di bilanciare l’interesse pubblico con le garanzie offerte al soggetto privato.
Consiglio di Stato, Sez. II, Sentenza n. 5624/2023
In un altro caso significativo, il Consiglio di Stato ha condannato una Regione per aver ritardato il rilascio dell’autorizzazione sanitaria necessaria all’apertura di un laboratorio di analisi. La Regione Lazio, a seguito di numerosi solleciti e diffide da parte del soggetto richiedente, ha impiegato tre anni per rilasciare l’autorizzazione, violando così il principio di buona amministrazione.
La Corte ha dichiarato:
“Le condotte omissive della Regione hanno determinato un’ingiustificata restrizione dell’offerta di prestazioni sanitarie sul libero mercato, in palese violazione delle norme regolamentari e concorrenziali”.
Questa decisione evidenzia come il ritardo nel rilascio di autorizzazioni possa configurare un danno ingiusto per i privati, suscettibile di essere risarcito, specialmente quando incide sulla concorrenza e sulla libertà di iniziativa economica.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 1237/2024
Questa sentenza ha chiarito i limiti entro i quali un igienista dentale può esercitare la propria attività in forma autonoma. Il Consiglio di Stato, seguendo un’interpretazione rigorosa del DM 15 marzo 1999, ha ribadito che l’igienista dentale può operare solo sotto la supervisione di un odontoiatra e non può aprire uno studio autonomo:
“L’autonomia professionale dell’igienista dentale non può giustificare un esercizio indipendente della professione senza la compresenza dell’odontoiatra, poiché tale configurazione metterebbe a rischio la salute del paziente”.
La sentenza ha così bloccato ogni tentativo di aprire studi autonomi da parte di igienisti dentali, mantenendo l’obbligo di collaborazione con gli odontoiatri per garantire la sicurezza e l’efficacia delle prestazioni sanitarie.
La giurisprudenza attuale in materia di accreditamento sanitario e autorizzazioni dimostra un chiaro orientamento verso la protezione dell’interesse pubblico, la tutela della concorrenza e l’equilibrio tra esigenze di bilancio e diritti dei privati. Le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione confermano l’importanza di rispettare i vincoli contrattuali e normativi, soprattutto quando si tratta di clausole che incidono sul diritto di impugnazione o sulla gestione delle risorse sanitarie
Conclusioni
La clausola di salvaguardia inserita nei contratti di accreditamento sanitario è stata confermata dalla giurisprudenza come legittima e necessaria per garantire la stabilità della programmazione sanitaria pubblica. Le strutture private che intendono operare in regime di accreditamento devono accettare i limiti imposti dalla clausola e rinunciare a contestazioni future sul budget assegnato. Tuttavia, rimane aperta la possibilità di ricorrere in caso di sopravvenienze o nuove decisioni non prevedibili.
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