La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11137 del 24 aprile 2024, ha stabilito che al paziente non può essere imposta la riduzione del risarcimento per danni da malpractice medica, anche se questi potrebbero essere mitigati con ulteriori interventi chirurgici. Questa decisione si basa sul principio di buona fede oggettiva, che salvaguarda il paziente da interventi che comportino un sacrificio personale o economico non ragionevole. Approfondiamo i dettagli della vicenda e le motivazioni alla base della pronuncia con gli esperti di LDA Legal, gli avvocati specializzati in diritto sanitario e sociosanitario.
Qual è la vicenda dietro la sentenza?
Il caso riguarda una paziente che, dopo aver subito diversi interventi chirurgici estetici (mastopessi, mastoplastica additiva e addominoplastica), ha subito danni permanenti e ha richiesto un risarcimento nei confronti del medico che ha eseguito gli interventi.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto un danno permanente del 12%, stabilendo un risarcimento di circa 55.000 euro, utilizzando le Tabelle Milanesi per il calcolo del danno biologico e applicando un aumento per la personalizzazione del danno. In appello, il risarcimento è stato ridotto a 52.947,27 euro, escludendo l’aumento per la personalizzazione del danno.
Il medico ha impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che una parte del danno poteva essere emendata da successivi interventi chirurgici, e che quindi il risarcimento doveva essere ridotto in base all’art. 1227 c.c. (concernente il concorso del fatto colposo del danneggiato) e all’art. 2058 c.c. (che regola la riduzione del danno risarcibile).
Che cosa ha stabilito la Cassazione?
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del medico, affermando che non è possibile imporre al paziente l’obbligo di sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici per ridurre i danni causati da una precedente malpractice. Il principio di buona fede oggettiva è stato posto al centro della decisione. Esso esclude che il danneggiato sia obbligato a compiere azioni che comportino un sacrificio personale o economico per rimediare a danni già causati.
Secondo la Cassazione:
“Il fondamento del dovere del danneggiato di evitare l’aggravamento del danno risiede nel principio di buona fede oggettiva, quale principio specificantesi, in particolare, nel canone di salvaguardia dell’utilità della controparte nei limiti del proprio sacrificio personale o economico: limiti che sarebbero violati se, per adempiere a tale dovere, si imponesse al danneggiato di sottoporsi ad un intervento chirurgico.”
Quando può essere esclusa la riduzione del risarcimento?
Il principio di buona fede oggettiva stabilisce che il paziente non può essere obbligato a sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico se ciò comporta rischi per la salute o se il sacrificio economico è eccessivo. In questo contesto, la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 1227 c.c. – che prevede una riduzione del risarcimento nel caso in cui il danneggiato non faccia tutto quanto possibile per limitare il danno – poiché la chirurgia correttiva comporta un sacrificio personale.
Qual è il ruolo del principio di buona fede oggettiva?
Questo principio, sancito dal codice civile, funge da guida nelle relazioni tra le parti, imponendo al danneggiato un dovere di collaborazione per evitare l’aggravamento del danno, ma sempre entro limiti ragionevoli. La Corte ha chiarito che:
“Si imporrebbe un inaccettabile sacrificio personale o economico al paziente nel caso in cui fosse costretto a sottoporsi a trattamenti correttivi successivi.”
In tal senso, l’obbligo del danneggiato di evitare o limitare i danni non si spinge fino al punto di dover affrontare un intervento chirurgico, con i rischi che ne derivano, per ottenere una riduzione del danno biologico.
Quali sono i limiti del risarcimento in caso di danni chirurgici?
L’art. 2058 c.c. prevede che il risarcimento possa essere ridotto qualora il danno possa essere riparato in altro modo. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che questo non si applica quando il “modo” richiede un intervento chirurgico che comporti rischi o oneri ingiustificati per il paziente.
Quali esempi giurisprudenziali esistono sul tema della scorretta tenuta della cartella clinica?
1. Cassazione Civile, Sez. III, 17/06/2024, n. 16737
Questa sentenza si concentra sul ruolo della cartella clinica come prova documentale in ambito sanitario. La Suprema Corte ha ribadito che la cartella clinica, redatta da strutture sanitarie pubbliche o private, ha la natura di certificazione amministrativa. Le trascrizioni relative alle attività cliniche svolte sono coperte da fede privilegiata, e pertanto possono essere contrastate solo mediante querela di falso. Tuttavia, se la cartella clinica è incompleta o priva di elementi che dovevano essere annotati, la Corte ha stabilito che la prova di tali mancanze può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo, compresi i testimoni.
“Le attestazioni contenute in una cartella clinica hanno natura di certificazione amministrativa… La prova dell’effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica può essere fornita con ogni mezzo.”
2. Cassazione Civile, Sez. III, 11/12/2023, n. 30211
In questa sentenza, la Corte ha affrontato la responsabilità del medico in caso di incompletezza della cartella clinica. In particolare, il tribunale ha stabilito che l’incompletezza o la scorretta tenuta di questo documento può invertire l’onere della prova a favore del paziente, il quale potrebbe non essere in grado di dimostrare il nesso causale tra la sua condizione e il comportamento del medico a causa delle lacune nella documentazione.
“L’incompletezza della cartella clinica rappresenta una circostanza che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un nesso causale tra l’operato del sanitario e il danno subito dal paziente…”
3. Cassazione Civile, Sez. III, 20/05/2022, n. 15988
Un altro esempio rilevante è questa decisione del 2022, in cui si affronta la questione della mancata conservazione della documentazione sanitaria e della sua importanza per la difesa del paziente. La Corte ha stabilito che, in mancanza della cartella clinica, il paziente può dimostrare il danno subito attraverso presunzioni semplici. In questo caso, il medico è chiamato a giustificare la mancata compilazione corretta della documentazione.
“In assenza della cartella clinica, il giudice può far ricorso a presunzioni semplici per accertare l’esistenza del nesso causale e della responsabilità medica.”
4. Cassazione Civile, Sez. III, 27/10/2020, n. 23489
Questa sentenza ha affrontato la questione della responsabilità civile del medico in relazione alla negligenza nella redazione della cartella clinica. La Corte ha chiarito che la tenuta incompleta o inesatta del documento rappresenta una violazione degli obblighi di diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 del codice civile. Nel caso specifico, l’omessa documentazione ha reso impossibile verificare la corretta gestione del paziente, invertendo l’onere della prova a carico del medico.
“Il medico ha l’obbligo di controllare la completezza della cartella clinica e dei relativi referti; la violazione di tale obbligo comporta un inesatto adempimento professionale…”
5. Consiglio di Stato, Sez. III, 02/12/2019, n. 8754
Il Consiglio di Stato ha esaminato la validità della cartella clinica in sede amministrativa, affermando che un errore nella compilazione può influire anche sulle decisioni amministrative in tema di risarcimento del danno. In questa sentenza, il Tribunale ha sostenuto che la mancata completezza della documentazione clinica possa avere conseguenze non solo nel contesto della responsabilità civile, ma anche nei procedimenti amministrativi che coinvolgono la salute pubblica.
I recenti esempi giurisprudenziali dimostrano che la corretta tenuta della cartella clinica è cruciale sia per la protezione dei diritti del paziente che per evitare la responsabilità civile e amministrativa del medico e della struttura sanitaria. La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che una cartella clinica incompleta o inesatta può pesare fortemente sulle decisioni giurisdizionali, invertendo l’onere della prova e ponendo il medico in una posizione svantaggiata nel contenzioso legale.
Conclusione
La decisione della Cassazione rappresenta un importante chiarimento in materia di risarcimento del danno da malpractice sanitaria. Il principio di buona fede oggettiva tutela il paziente, impedendo che debba sopportare ulteriori interventi chirurgici per ridurre i danni causati da errori medici. Questo pronunciamento ha implicazioni rilevanti per tutti i contenziosi relativi alla responsabilità medica e alla quantificazione del risarcimento dovuto.
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