Le autorizzazioni sanitarie, regolamentate dall’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, rappresentano un requisito essenziale per la realizzazione di nuove strutture sanitarie. Tuttavia, la mancanza della programmazione regionale del fabbisogno può comportare difficoltà per i nuovi operatori sanitari privati. In questo articolo degli esperti di LDA Legal, gli avvocati specializzati in diritto sanitario e sociosanitario, esamineremo il ruolo della programmazione regionale e come la sua assenza influenzi le autorizzazioni, attraverso l’analisi di esempi giurisprudenziali, come la sentenza Tar Campania, Sez. II, n. 347 del 2022.
Cosa prevede la normativa sulle autorizzazioni sanitarie?
L’articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che le Regioni, prima del rilascio di un’autorizzazione per la realizzazione di una struttura sanitaria, devono verificare la compatibilità del progetto con il fabbisogno territoriale e la localizzazione delle strutture già esistenti. Questo strumento è pensato per garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree prioritarie.
Tuttavia, in assenza di una programmazione regionale che definisca il fabbisogno di servizi sanitari, possono sorgere delle criticità.
Cosa succede se manca la programmazione regionale?
Nel caso della sentenza Tar Campania, Sez. II, n. 347/2022, la mancanza di programmazione del fabbisogno territoriale ha creato un blocco per l’autorizzazione di un centro diagnostico. L’ASL di Avellino aveva respinto l’istanza di autorizzazione del centro, sostenendo che, in mancanza della valutazione del fabbisogno, il procedimento non poteva essere completato.
Il Tar Campania, tuttavia, ha stabilito che l’assenza della programmazione regionale non può costituire una giustificazione per bloccare l’accesso del nuovo operatore al mercato. La sentenza afferma che:
“Pur potendosi subordinare il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alla valutazione del fabbisogno, questa non può, cioè, tradursi, di fatto, in una illegittima interdizione, a tempo indeterminato, dell’accesso del nuovo operatore sul mercato e, quindi, della sua libertà economica” (Tar Campania, Sez. II, n. 347/2022).
Quali sono i diritti degli operatori sanitari privati?
Gli operatori privati che desiderano aprire una struttura sanitaria in regime privatistico e concorrenziale non devono subire limitazioni non giustificate. La sentenza Consiglio di Stato n. 3807/2015 chiarisce che la mancanza di un piano programmatorio non può trasformarsi in un ostacolo alla concorrenza e alla libertà economica. In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato che la libertà economica e il diritto alla salute, sanciti dagli artt. 32 e 41 della Costituzione italiana, devono essere rispettati.
Cosa può fare l’Amministrazione regionale in mancanza di un piano di fabbisogno?
Quando la Regione non ha definito un piano di fabbisogno, l’amministrazione sanitaria è comunque tenuta a valutare le singole richieste. Nel caso in esame, il Tar Campania ha precisato che, anche in assenza di un piano programmatorio, l’Amministrazione deve effettuare una verifica puntuale e specifica:
“Dovrà, comunque, l’amministrazione regionale sanitaria compiere una valutazione puntuale, attinente al caso specifico, a prescindere da qualsivoglia attività programmatoria o pianificatori” (Cons. Stato, Sez. III, n. 8073/2020).
Come si bilanciano gli interessi pubblici e privati?
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che non è possibile introdurre una politica di contingentamento dell’offerta sanitaria, volta a favorire gli operatori già presenti sul mercato a discapito dei nuovi entranti. Nella stessa linea, il Consiglio di Stato ha evidenziato come un blocco delle autorizzazioni, basato sull’assenza di programmazione, potrebbe causare una restrizione illegittima alla concorrenza.
Quali sono le conseguenze per i pazienti?
Se le Regioni bloccano l’autorizzazione sanitaria di nuovi operatori, potrebbero ridurre l’accessibilità ai servizi sanitari da parte dei pazienti, in particolare in aree dove l’offerta è già limitata. La decisione del Tar Campania mira a garantire che non si verifichi una restrizione ingiustificata dell’offerta sanitaria, con effetti potenzialmente dannosi per il diritto alla salute dei cittadini.
Qual è il ruolo della giurisprudenza euro-unitaria?
Il Tar Campania richiama anche i principi del diritto euro-unitario in materia di concorrenza, sottolineando che l’assenza di programmazione non può violare la libertà economica e la concorrenza. Questo principio trova riscontro nel diritto comunitario, che prevede un ampio margine di discrezionalità per i legislatori nazionali in ambito sanitario, ma impone comunque il rispetto della concorrenza e della libertà economica.
Quali esempi giurisprudenziali esistono sul tema?
L’evoluzione della giurisprudenza nel contesto delle autorizzazioni sanitarie e del blocco legato alla mancanza di programmazione regionale del fabbisogno ha generato numerosi precedenti, riflettendo l’importanza di una corretta programmazione e le conseguenze della sua assenza. Ecco alcuni esempi significativi, aggiornati fino al 2024, corredati da numeri di sentenze, anni e citazioni precise dalle stesse.
1. Tar Campania, Sez. II, 4 febbraio 2022, n. 347
Questa sentenza si è concentrata sulla mancata programmazione del fabbisogno regionale, impedendo di fatto l’accesso di nuovi operatori sul mercato sanitario. Il Tribunale ha sancito che la mancanza di programmazione non può diventare un motivo per interdire in modo indefinito l’apertura di nuove strutture, citando: “Pur potendosi subordinare il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alla valutazione del fabbisogno, questa non può… tradursi, di fatto, in una illegittima interdizione, a tempo indeterminato, dell’accesso del nuovo operatore sul mercato” (Tar Campania, Sez. II, n. 347 del 4 febbraio 2022).
2. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 maggio 2023, n. 4715
In questa sentenza il Consiglio di Stato ha ribadito l’importanza della clausola di salvaguardia nei contratti tra erogatori privati e aziende sanitarie pubbliche. Ha chiarito che una volta accettata la clausola, gli erogatori rinunciano a impugnare la determinazione del budget. Il Consiglio di Stato ha affermato: “Il soggetto accreditato che sottoscrive il contratto… accetta incondizionatamente il budget assegnato… e rinuncia a contestare i provvedimenti di fissazione dei tetti di spesa e delle tariffe” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4715 del 10 maggio 2023).
3. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 giugno 2024, n. 5381
In questo caso, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del diritto di prelazione anche nelle procedure di partenariato pubblico-privato (PPP). L’organo giudicante ha affermato: “Il diritto di prelazione… è perfettamente compatibile con le procedure concorsuali, come stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023, che conferma il diritto del promotore di esercitare la prelazione se non aggiudicatario” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5381 del 17 giugno 2024).
4. Tar Lazio, Sez. III, 27 aprile 2021, n. 2752
Questa sentenza ha riguardato la controversia sull’impugnazione dei tetti di spesa da parte di una casa di cura privata. Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto la struttura aveva firmato il contratto contenente la clausola di salvaguardia, che implicava la rinuncia a contestare il budget assegnato. Il TAR ha precisato: “Le strutture sanitarie aderenti… rinunciavano a contestare i provvedimenti di fissazione dei tetti di spesa e delle tariffe” (Tar Lazio, Sez. III, n. 2752 del 27 aprile 2021).
5. Consiglio di Stato, Sez. III, 12 dicembre 2023, n. 5615
Questo precedente del Consiglio di Stato affronta la questione dell’incompatibilità tra diritto di prelazione e procedure concorsuali, rinviata alla Corte di Giustizia UE. Tuttavia, la Corte di Giustizia ha respinto la questione per irricevibilità, affermando: “La Corte non è entrata nel merito della questione giuridica, rigettando l’Ordinanza di rinvio per irricevibilità” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5615 del 12 dicembre 2023).
6. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 giugno 2023, n. 5624
In questo caso, il Consiglio di Stato ha condannato una Regione per ritardato rilascio dell’autorizzazione sanitaria a favore di un laboratorio di analisi, evidenziando la violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato. La sentenza ha sottolineato: “Le condotte dilatorie dell’Amministrazione hanno causato un’ingiustificata restrizione dell’offerta di prestazioni sanitarie… tale ritardo è suscettibile di condanna e risarcimento” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5624 dell’8 giugno 2023).
Le sentenze sopra citate dimostrano come la giurisprudenza più recente (fino al 2024) abbia affrontato il tema della programmazione del fabbisogno, del blocco delle autorizzazioni sanitarie e della legittimità delle clausole di salvaguardia. Le decisioni evidenziano come i principi di diritto alla salute e alla concorrenza debbano essere bilanciati con le esigenze di pianificazione e controllo da parte delle Regioni e delle autorità sanitarie, garantendo comunque i diritti dei soggetti privati accreditati.
Conclusioni
La sentenza Tar Campania, n. 347/2022 rappresenta un’importante chiarificazione sul tema delle autorizzazioni sanitarie e dell’assenza di programmazione del fabbisogno regionale. In sintesi:
- L’assenza di un piano di fabbisogno non può bloccare l’accesso di nuovi operatori sanitari al mercato.
- L’Amministrazione regionale deve compiere una valutazione puntuale anche in assenza di un piano programmatorio.
- Le limitazioni imposte senza giustificato motivo possono configurarsi come una violazione della libertà economica e della concorrenza.
La giurisprudenza italiana ha così contribuito a garantire un corretto bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati, a favore di una maggiore accessibilità e concorrenza nel settore sanitario.
Per maggiori informazioni e per richiedere una consulenza al nostro Studio Legale specializzato in diritto sanitario e sociosanitario, qui di seguito tutti i nostri contatti.
