L’autonomia professionale degli igienisti dentali e la possibilità di aprire studi senza la presenza di un odontoiatra sono argomenti molto dibattuti nel settore della sanità. Con la sentenza n. 1237/2023 del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2024, la giurisprudenza ha confermato l’impossibilità, per il momento, per gli igienisti dentali di esercitare in modo autonomo senza un odontoiatra presente.
Ma andiamo nel dettaglio con esperti di LDA Legal, gli avvocati specializzati in diritto sanitario e sociosanitario.
Quali sono i fatti principali della causa?
Il caso riguarda una richiesta di un igienista dentale che intendeva aprire uno studio privato in Friuli-Venezia Giulia. La ASL locale aveva dato parere favorevole, ritenendo che non fosse necessaria un’autorizzazione sanitaria specifica, bensì solo una comunicazione agli enti competenti. Tuttavia, varie organizzazioni professionali, come la Commissione Albo Odontoiatri e l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), hanno contestato questa decisione, sostenendo che l’apertura di studi di igienista dentale autonomi senza la presenza di un odontoiatra avrebbe compromesso la sicurezza del paziente.
Quali sono i punti principali della decisione del Consiglio di Stato?
La sentenza si basa principalmente su due punti chiave:
- Rapporto tra igienista dentale e odontoiatra: Il Consiglio di Stato ha confermato che, sebbene l’ordinamento riconosca l’autonomia professionale agli igienisti dentali, ciò non elimina la necessità della compresenza di un odontoiatra nella stessa struttura. Questa necessità si fonda sulla tutela della salute del paziente, garantendo che eventuali complicazioni mediche possano essere gestite tempestivamente da un professionista più qualificato.
- Interpretazione del DM 15 marzo 1999: L’art. 1, comma 3 del Decreto Ministeriale prevede che l’igienista dentale operi “su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria”. Il Consiglio di Stato ha ribadito che questa disposizione mira a proteggere la salute del paziente, assicurando che ogni intervento compiuto dall’igienista avvenga sotto il controllo di un odontoiatra, in modo da intervenire immediatamente in caso di complicanze.
Cosa dice la normativa attuale?
La normativa italiana, come il Decreto Ministeriale 15 marzo 1999, definisce chiaramente il ruolo dell’igienista dentale e il suo rapporto con gli odontoiatri. La figura dell’igienista è definita come un professionista che può svolgere determinate attività in autonomia, ma sempre su indicazione e supervisione di un odontoiatra. Questo limite viene considerato fondamentale per garantire un alto livello di sicurezza e competenza durante l’esercizio della professione.
Che ruolo ha avuto il Ministero della Salute in questa decisione?
Il Ministero della Salute ha sostenuto la posizione dei ricorrenti, confermando la validità della supervisione odontoiatrica nell’apertura di studi per igienisti dentali. Il Ministero ha fatto riferimento a precedenti giurisprudenziali, compreso un caso del 2020, in cui si ribadiva la necessità di una collaborazione stretta tra igienisti dentali e odontoiatri.
La sentenza del 2020: Cosa è stato deciso?
Nel 2020, una sentenza simile del Consiglio di Stato aveva già chiarito che l’autonomia professionale degli igienisti dentali non implica la possibilità di aprire studi in totale indipendenza dagli odontoiatri. In quell’occasione, il Consiglio affermò che la sicurezza del paziente deve essere sempre la priorità, e quindi un professionista come l’igienista dentale non può esercitare in modo completamente indipendente.
Quali sono i rischi di un’igiene dentale senza la supervisione di un odontoiatra?
Un punto centrale della decisione del Consiglio di Stato riguarda la sicurezza del paziente. Se l’igienista dentale agisce senza la supervisione di un odontoiatra, potrebbero emergere complicanze durante la procedura che richiedono interventi più complessi. Senza un medico qualificato in grado di gestire questi problemi, la salute del paziente potrebbe essere compromessa.
Cosa prevede il futuro per gli igienisti dentali?
Nonostante la chiara posizione della giurisprudenza attuale, il Consiglio di Stato ha aperto una porta per un possibile intervento legislativo futuro. La sentenza sottolinea che l’eventuale evoluzione normativa potrebbe includere percorsi formativi più approfonditi per gli igienisti dentali, capaci di prepararli ad affrontare situazioni cliniche più complesse in autonomia.
Le associazioni di categoria possono influenzare una possibile modifica della normativa?
Assolutamente. Le associazioni professionali rappresentative degli igienisti dentali potrebbero giocare un ruolo chiave nel promuovere una modifica legislativa che consenta una maggiore autonomia per questi professionisti. Un intervento legislativo ben studiato, basato su una formazione adeguata e specifica, potrebbe aprire la strada all’apertura di studi autonomi senza compromettere la sicurezza del paziente.
Quali esempi giurisprudenziali esistono sul tema?
L’apertura autonoma degli studi professionali per igienisti dentali senza la presenza di un odontoiatra è un tema che ha sollevato diverse pronunce giurisprudenziali negli ultimi anni. Di seguito, esaminiamo alcune delle più recenti e rilevanti sentenze giuridiche che trattano questo argomento.
Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1237/2023, 19 febbraio 2024
Uno dei più recenti esempi giurisprudenziali sul tema è la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1237 del 2023, che conferma l’impossibilità per gli igienisti dentali di aprire un proprio studio autonomo. Il caso riguarda una richiesta di apertura di uno studio per l’igiene dentale da parte di un professionista in Friuli-Venezia Giulia, che si è scontrato con l’opposizione delle principali associazioni di odontoiatri.
Secondo la sentenza:
- “L’igienista dentale può esercitare la propria attività solo su indicazione e sotto la supervisione di un odontoiatra o di un medico chirurgo legittimato all’esercizio della professione odontoiatrica”.
- Questo principio si fonda sull’art. 1, comma 3 del DM 15 marzo 1999, che stabilisce la necessità della supervisione per garantire la sicurezza del paziente.
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 20270/2020
Una precedente sentenza importante, la n. 20270 del 2020, ribadisce la medesima posizione sulla questione. In questo caso, il Consiglio di Stato ha affermato che la professionalità autonoma dell’igienista dentale, pur riconosciuta, non arriva al punto di eliminare la supervisione diretta di un odontoiatra. Anche in questo contesto, il focus principale è la sicurezza del paziente e la necessità di garantire che ogni complicanza venga gestita da un odontoiatra.
Il Consiglio ha sottolineato che:
- “L’autonomia dell’igienista dentale non può essere considerata tale da escludere il medico odontoiatra dalla struttura, soprattutto per quanto concerne le emergenze e le complicanze legate alle prestazioni sanitarie”.
Sentenze del TAR e contenziosi locali
Vi sono anche esempi rilevanti di sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) in merito alla legittimità delle autorizzazioni rilasciate a igienisti dentali per aprire studi autonomi. Questi tribunali, in linea con il Consiglio di Stato, hanno più volte confermato che tali aperture sono illegittime senza la presenza di un odontoiatra.
- In particolare, in una sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia del 2022, è stato stabilito che: “L’autorizzazione per lo studio professionale di igienista dentale deve essere rilasciata solo se è prevista la supervisione di un odontoiatra all’interno della struttura”.
Ordinanza n. 5615/2023 del Consiglio di Stato
Nel giugno 2023, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale relativa alla compatibilità del diritto di prelazione nelle procedure concorsuali, in quanto alcune procedure potrebbero entrare in conflitto con il diritto di libera concorrenza. Anche se non direttamente correlata all’igienista dentale, questa ordinanza offre un ulteriore contesto sulla complessità del rapporto tra norme italiane e regolamentazioni europee in settori regolati come quello sanitario.
Le più recenti sentenze giurisprudenziali fino al 2024 confermano che l’apertura autonoma di uno studio per igienisti dentali senza la presenza di un odontoiatra continua a essere considerata illegittima. Nonostante l’autonomia professionale riconosciuta agli igienisti, la necessità di tutela della salute del paziente rende imprescindibile la supervisione di un medico odontoiatra.
Considerazioni finali
La giurisprudenza attuale pone un limite alla possibilità degli igienisti dentali di aprire studi autonomi, ribadendo la necessità della compresenza di un odontoiatra. Tuttavia, il contesto normativo potrebbe evolvere, specialmente se le associazioni di categoria spingeranno per modifiche legislative. Nel frattempo, la sicurezza del paziente rimane una priorità assoluta, e il Consiglio di Stato ha confermato l’importanza di mantenere un collegamento stretto tra igienisti e odontoiatri per garantire un’assistenza sanitaria di qualità.
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