A seguito dei recenti fatti di cronaca che hanno riguardato episodi di violenza sessuale compiuta e subita da parte di soggetti minorenni, il governo lo scorso 7 settembre ha emanato il decreto legge Caivano volto a contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile.

Relativamente alle misure di contrasto alla criminalità’ minorile, il decreto, muovendo dal fenomeno delle baby gang che sempre più spesso vedono coinvolti minori infraquattordicenni, ha introdotto diverse misure di prevenzione fino a questo momento applicabili unicamente nei confronti di soggetti maggiorenni. Con il D.L. Caivano alcune misure di prevenzione, che di seguito verranno illustrate, sono state estese non solo ai soggetti minorenni ma anche ai soggetti infraquattordicenni non imputabili ai sensi dell’attuale art. 97 codice penale e dunque non perseguibili penalmente. Non solo, specifiche sanzioni sono state altresì previste nei confronti dei genitori o esercenti la responsabilità’ genitoriale di minori infraquattordicenni che si rendono responsabili di fatti penalmente rilevanti. D’altro canto, gli esercenti la responsabilità genitoriale sono stati particolarmente coinvolti nel progetto sanzionatorio e rieducativo che ha dato origine al citato decreto e a uno specifico nuovo reato disciplinato dall’art.570 ter c.p. che prevede per la prima volta la responsabilità penale (pena detentiva fino a 2 anni) per coloro che omettono l’osservanza dell’obbligo di istruzione dei propri figli.

La ratio del decreto è quella di intervenire preventivamente nei confronti di soggetti minorenni che, ancora prima di trovarsi nella aule di un tribunale e dunque dover affrontare un vero processo penale, mostrino chiari segni di devianza e di pericolosità sociale.

A tal proposito, il governo ha previsto l’applicabilità del c.d. daspo urbano ovvero il divieto di accesso o stanziamento in particolari aree della città ai soggetti maggiori degli anni 14 che si sono resi responsabili di fatti ai danni di infrastrutture o luoghi di intrattenimento. Tale misura sarà notificata agli esercenti la responsabilità genitoriale e comunicata al Procuratore presso il Tribunale Per i Minorenni del luogo di residenza del minore che, a partire dalla Riforma Cartabia, ha preso il nome di Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.

Il divieto citato potrà essere altresì irrogato nei confronti di soggetti minorenni denunciati, condannati anche con sentenza non definitiva o comunque, anche in assenza di condanna, quando sussistono ragioni specifiche di pericolosità e sicurezza relative alla commissione di reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti commessi all’interno o nelle vicinanze di plessi scolastici, università, locali pubblici o pubblici esercizi. In questi casi il questore potrà emanare un divieto di avvicinamento o stanziamento nei predetti luoghi.

Al fine di contrastare la c.d. movida violenta, per i soggetti minorenni in stato di fermo, arrestati, agli arresti domiciliari, in custodia cautelare in carcere, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva per reati contro la persona, contro il patrimonio, possesso di armi, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, il divieto di accesso potrà essere esteso agli esercizi commerciali, ai pubblici servizi e anche in questo caso ai luoghi di intrattenimento (c.d. daspo Willy).

La durata di tale misura e la pena in caso di violazione della stessa sono state aumentate: si passa da un minimo di sei mesi a un anno e da un massimo da due anni a tre anni con pena della reclusione in caso di violazione fino a 3 anni e di una multa di 24.000 euro.

In tali casi sono state altresì ampliate le ipotesi in cui il Questore può disporre l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l’obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari o  il divieto di allontanarsi dal comune di residenza.

Esteso ai soggetti minorenni maggiori di 14 anni anche la misura di prevenzione dell’avviso orale – fino a questo momento applicabile unicamente a soggetti maggiorenni che per la condotta e il tenore di vita si sospetti siano dediti alla commissione di attività delittuosa, vivano dei proventi di quest’ultima e compiano reati che mettono in pericolo soggetti minorenni o la sicurezza pubblica – con il quale il Questore convoca il soggetto unitamente agli esercenti la responsabilità’ genitoriale, gli comunica che ci sono indizi a suo carico e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge.

Inoltre, se il soggetto al quale è notificato l’avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il Questore può proporre al Tribunale l’applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente.

Il divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici è altresì irrogato quando l’utilizzo dei citati apparecchi è stato utilizzato per la divulgazione di materiale illecito. Analogamente aumentata anche la pena detentiva prevista in caso di violazione della predetta misura.

Estesa ai minorenni maggiori degli anni 14 anche la misura dell’ammonimento: nei casi in cui infatti non sia stata proposta querela o non sia stata presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi nei confronti di altro minorenne, il Questore può convocare il soggetto unitamente agli esercenti la responsabilità genitoriale e, redigendo un verbale scritto, ammonirlo a tenere una condotta conforme alla legge. Anche in questo caso sono state aumentate le pene previste in caso di violazione delle citata misura e, in caso di reiterazione del reato da parte di un soggetto già ammonito la pena è aggravata.

A tal proposito una delle grandi e importanti novità del D.L. Caivano è l’estensione della misura dell’ammonimento ai minori compresi tra i 12 e i 14 anni – oggi totalmente impunibili nel caso di violazione della legge penale – che si rendono responsabili di reati puniti con la pena nel massimo non inferiore a 5 anni. Gli stessi pertanto potranno essere convocati in questura e ammoniti analogamente a quanto sopra previsto per gli infraquattordicenni.

Altra novità particolarmente espressiva dell’intento preventivo e rieducativo del D.L. Caivano, la possibilità per il Questore di irrogare agli esercenti la responsabilità genitoriale dei soggetti sopra indicati che non provino di non aver potuto impedire il fatto una sanzione amministrativa da 200 a 1000 euro.

In ultima, il decreto ha realizzato un forte ampiamento e inasprimento delle ipotesi per le quali il minore può essere arrestato e condotto in misura cautelare in carcere: invero il minore di anni 14 può essere arrestato e, in alcune ipotesi condotto in carcere, se colto in flagranza di un reato punito nel massimo con la pena di 3 anni e non più 5 anni e se trattasi dei reati di lesione personale, furto, danneggiamento, possesso, alterazione o fabbricazione di armi, resistenza o violenza a pubblico ufficiale, reati relativi alle sostanze stupefacenti.