Si diffonde il terremoto mediatico con epicentro pandoro-gate: dopo essersi infiammata la discussione sulla beneficenza ad opera di personaggi noti ed influenti che cela truffe, anche aggravate, arriva un Ddl ad hoc sul tavolo del Consiglio dei Ministri, già approvato all’unanimità. Gli articoli assicurano l’affidabilità, improntata ai principi di affidamento e buona fede, delle pratiche commerciali dettando istruzioni tassative per garantirne la trasparenza anche, e soprattutto, in merito alla comunicazione ai consumatori.

Com’è noto, tutto parte dal “caso Ferragni” e gli elementi che sono emersi, e stanno emergendo, sulle indagini condotte dalla Agenzia garante del mercato e del commercio. Il caso della beneficenza millantata a favore all’ospedale pediatrico Regina Margherita ha indotto a prevedere nel Ddl adempimenti al fine di specificare con chiarezza il progetto di beneficenza, arginando così l’ipotesi di omettere fondamentali, e dirimenti, elementi tanto alle Autorità competenti, quanto ai consumatori.

È proprio su tale categoria di soggetti (commercio B2C, ovverobusiness to consumer) che si configura, ai sensi del Codice del Consumo, la condotta di pratica commerciale scorretta. Contravvenendo alla diligenza professionale, una pratica commerciale è scorretta quando falsa, o può falsare, il comportamento economico del consumatore. Come, infatti, la divulgazione in beneficenza dei ricavi del chiacchierato dolce natalizio.

Il testo del disegno di legge guida produttori e professionisti sulle modalità per promuovere iniziative benefiche:

  • apporre sulla confezione del prodotto il soggetto destinatario della donazione e l’obiettivo della stessa;
  • comunicare ad AGCM l’importo, o la percentuale di ricavi totali o la quota del valore del singolo bene singolo bene, che si intende devolvere;
  • notificare all’Antitrust la data stimata e quella effettiva del versamento della somma di denaro al destinatario di cui sopra.

L’inadempimento di tali disposizioni comporta l’erogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 5.000,00 fino ad un massimo di € 50.000,00; oscillazione data dal valore del prodotto e dal numero delle unità messe in vendita. La metà del ricavo dell’eventuale sanzione stessa dovrà essere destinata ad iniziative solidaristiche, stabilite con successivo decreto. Alla sanzione può aggiungersi la sospensione dell’attività per un mese, ove si verifichino ripetute violazioni. Per i casi di lieve entità, viene, invece, prevista una diminuzione della stessa fino ad un massimo di 2/3.   

Inoltre, a spese del destinatario, vi sarà la contestuale pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito istituzionale Agcm, su quello del produttore o professionista e comunicazione a mezzo di ogni canale idoneo ad informare. Ciò al chiaro fine di rendere edotti i consumatori, parte definita contrattualmente debole, eventualmente lesi dal mendace spirito di liberalità sotteso alla pratica dei produttori/professionisti sanzionati.

De relato, sono tenuti, in ragione della natura dell’attività svolta, agli adempimenti di cui sopra anche gli Enti del Terzo Settore c.d. “produttivi” di beni socialmente rilevanti che, per definizione, commercializzano per scopi benefici. Pur non avendo scopo di lucro, data l’attività, sono già tenuti dalle Linee Guida di settore, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 22 luglio 2022, ad obblighi di comunicazione e rendicontazione a garanzia della correttezza della commercializzazione dei beni. Ai sensi del Ddl Beneficenza, tali ETS dovranno, inoltre, ottemperare alle nuove disposizioni e osservare, dunque, doppi adempimenti.

Le Linee Guida di cui trattasi sono, appunto, teleologicamente orientate a conformare le raccolte fondi promosse dagli stessi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, ai sensi dell’art. 7 del Codice del consumo. Fungono da “manuale di istruzioni” per ogni Ente del Terzo Settore che voglia promuovere una campagna benefica, qualunque siano le relative forma giuridica, dimensione e attività. Illustrano innanzi tutto che l’attività di beneficenza deve essere destinata ad attività di interesse generale, impiegando per le spese risorse proprie o di terzi, sempre e comunque, inferiori al ricavato che si intende ottenere. Più libertà è prevista per le forme e la natura della promozione: in forma pubblica o privata e di natura occasionale oppure continuativa ed organizzata, a discrezione dell’ente promotore.

Il Ddl Beneficenza è senza dubbio stato vagliato in risposta alle notizie del momento, ma una tale disciplina ad ampia applicazione, che ricopre produttori, professionisti ed Enti tutti, a mo’ di zucchero a velo rosa, è certamente più garantistica dei principi di cui è foriera.