E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) che introduce una serie di misure – alcune efficaci dal 5 maggio 2023, altre con efficacia differita – in materia di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro.

Vediamo insieme, per punti, le novità più significative.

  • NUOVE CAUSALI DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE

Art. 24 – efficace dal 5 maggio 2023

Mentre resta fermo il regime di “acausalità” del primo rapporto di durata non superiore a 12 mesi, vengono modificate le causali legittimanti l’apposizione al contratto di un termine di durata superiore (comunque non eccedente i 24 mesi) di cui all’art. 19 D.Lgs. 81/2019.

Le nuove causali sono le seguenti:

a) esigenze previste dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) comparativamente più rappresentativa a livello nazionale;

b) in assenza di previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda e, comunque, fino al 30 aprile 2024, esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

b-bis) esigenze di sostituzione di altri lavoratori.

Per il resto rimane invariata la precedente disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

  • SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI SUL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 26 – efficace dal 5 maggio 2023

Sono semplificati gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro introdotti lo scorso anno dal Decreto Trasparenza (vd. art. 1 e 1-bis D.Lgs. 152/1997).

D’ora in poi le informazioni relative al periodo di prova, alla formazione, alle ferie e agli altri congedi retribuiti, al preavviso di recesso, alla retribuzione e all’orario di lavoro, nonché agli enti previdenziali e assicurativi, potranno essere comunicate al lavoratoremediante la sola indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale.

Al fine di semplificare tale adempimento, il datore di lavoro dovrà altresì consegnare o mettere a disposizione del lavoratore, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti contrattuali applicabili al rapporto.

E’ infine previsto che il datore di lavoro informi il lavoratore sull’utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire informazioni rilevanti ai fini dell’assunzione e del conferimento dell’incarico,  della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

  • NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 14 – efficace dal 5 maggio 2023

Sono introdotte modifiche anche agli aspetti della salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 – TUS), tra cui si segnalano:

– l’obbligo per i datori di lavorodi nominare il medico competente non solo per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, ma anche quando richiesto dalla valutazione dei rischi;

– l’obbligo in capo al datore di lavoro di formazione specifica nel caso di utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari;

– l’obbligo del medico competente, in sede di visita pre-assuntiva, di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e di tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità.

  • ASSEGNO DI INCLUSIONE

Art. 1 ss. – efficace dal 1° gennaio 2024

L’assegno di inclusione è la nuova misura che, a partire dal 2024, sostituirà il reddito di cittadinanza.

Il beneficio sarà riconosciuto ai nuclei familiari composti almeno da una persona disabile/da un minorenne/da un ultrasettantenne, in possesso di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e reddito.

Anche per i datori di lavoro privati che assumano i beneficiari dell’assegno è riconosciuto un beneficio economico, consistente nell’esonero dai contributi previdenziali secondo le seguenti modalità:

per massimo 12 mesi nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (e, comunque, nel limite di € 8.000 su base annua) nel caso di assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o contratto di apprendistato, nonché per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine. Nel caso di licenziamento nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione del beneficio, salvo che il recesso sia avvenuto per giusta causa o per giustificato motivo;

per massimo 12 mesi nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (e, comunque, nel limite di € 4.000 su base annua) nel caso di assunzione con contratto subordinato a tempo determinato, pieno o parziale, o stagionale.

E’ altresì riconosciuto per gli ETS e le Imprese Sociali, autorizzate all’attività di intermediazione, un contributo per ogni persona con disabilità assunta a seguito di loro mediazione pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro nel caso di assunzione a tempo indeterminato e pari all’80% per le assunzioni a termine.

  • INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

Art. 27 – efficace dal 1° giugno 2023

E’ riconosciuto ai datori di lavoro privati un incentivo, per 12 mesi, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nel caso di assunzione dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani under 30, che non lavorino né siano inseriti in corsi di studio e formazione (“NEET”) e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce retributive mensili.

  • INCENTIVI PER IL TERZO SETTORE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI DISABILI

Art. 28 – efficace dal 5 maggio 2023

Per gli ETS e le Onlus è riconosciuto un contributo per ogni persona con disabilità, under 35, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

Le modalità di erogazione del contributo saranno definito da un successivo DPCM o altro decreto ministeriale da adottarsi entro il 1° marzo 2024.

  • MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Art. 22 – efficace dal 1° giugno 2023

Con effetto dal 1° giugno 2023 l’assegno unico, attualmente riconosciuto per ciascun figlio in nuclei in cui entrambi i genitori percepiscono reddito da lavoro, è esteso anche al caso di un unico genitore lavoratore vedovo.

  • RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Artt. 39  – efficace dal 1° luglio 2023

Per i periodi paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 è incrementato del 4% l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico dei lavoratori dipendenti.

  • FRINGE BENEFIT

Art. 40 – efficace dal 5 maggio 2023

Per il periodo di imposta 2023 e per i soli lavoratori con figli a carico è stata innalzata la soglia dei fringe benefit sino a € 3.000,00. Per gli altri lavoratori continua invece a trovare applicazione l’ordinaria soglia di € 258,23.

Per poter beneficiare della misura il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

  • CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Art. 30 – efficace dal 5 maggio 2023

Per le aziende che, nel 2022, abbiano attivato piano di riorganizzazione e ristrutturazione e che non siano riuscite a completarli per la prolungata indisponibilità dei locali aziendali, possono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro a fruire di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2023.