L’anno 2024 viene inaugurato con l’entrata in vigore della Legge n. 193/2023 in tema di Oblio Oncologico, presentata a livello politico come una “norma di civiltà”, in quanto in grado di cancellare le discriminazioni e stigmatizzazioni in campo finanziario, assicurativo, bancario e lavorativo che, troppo a lungo, hanno pesato sui malati oncologici.

Il Legislatore cambia ora la situazione con garanzie di riservatezza che fanno ricadere, giustappunto, nell’oblio la storia sanitaria di coloro che sono guariti da patologie oncologiche. L’emanazione di questa Legge garantisce la tutela di diritti umani rifacendosi alle Carte più importanti in materia: dagli articoli della Costituzione sino alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Estremamente esaustivo della ratio della Legge è il titolo stesso: “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”. Chiara e ferma risulta, dunque, la volontà del Legislatore di tutelare i c.d. ex-pazienti, che a lungo hanno subito limitazioni in ambiti decisivi. Questo perché, prima dell’entrata vigore della Legge sull’Oblio Oncologico, era possibile accedere al passato raccolto nelle cartelle cliniche. Era così che in tema, ad esempio, di adozione, di concessioni bancarie (ed annesso mutuo subordinato alla vita del mutuatario), di polizze assicurative e di partecipazione a concorsi pubblici, numerose persone si ritrovavano nell’impossibilità di accedervi, beneficiarne o contrarre.

La Legge sull’Oblio Oncologico è dunque rivoluzionaria e basta esaminarne il dato letterale per toccare con mano le evoluzioni.

Ai primi articoli è previsto il diritto a non dovere fornire informazioni sulle proprie patologie pregresse né a subire indagini in merito. Proseguendo la lettura si arriva poi alle tempistiche: trascorso il periodo di dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia oncologica è insorta prima del ventunesimo anno di età, non è ammessa la richiesta dello stato di salute ad alcun contraente ai fini della stipulazione o del rinnovo della generalità dei contratti né è consentito avere tali informazioni da altra fonte.

La tutela si estende anche a chi abbia sottoscritto un contratto prima dell’entrata in vigore della Legge, potendo dare comunicazione all’altra parte ai fini di fare valere la disposizione in esame. In più, a rafforzare la tutela della privacy vengono in soccorso anche le disposizioni del GDPR (artt. 13 e 14) in virtù delle quali il Titolare del Trattamento è tenuto a riformulare le proprie informative tenendo conto del termine di conservazione dei dati sensibili legati a pregresse patologie oncologiche.

Tra le previsioni chiave vi è inoltre, all’art. 4, l’introduzione dell’Oblio Oncologico in ambito lavorativo, che si affianca alle garanzie già previste dallo Statuto dei Lavoratori in tema di trattamento delle  informazioni concernenti lo stato di salute del dipendente, consentendo dunque di prevenire situazioni discriminatorie, anche nelle forme indirette del mobbing e del demansionamento, a carico dei lavoratori. A tal fine è prevista l’emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, che impegni i recruiter a promuovere specifiche politiche attive per assicurare, a quanti siano stati affetti da una patologia oncologica, parità di trattamento e opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, anche in tema di riqualificazione dei percorsi di carriera e retribuzione.

La Legge sull’Oblio Oncologico, nei suoi pochi ma fondamentali articoli, segna dunque un traguardo importante, ponendo fine alle diseguaglianze e alle limitazioni che stigmatizzavano gli ex-pazienti oncologici, che si conta ammontino a circa un milione. Tale disciplina garantisce loro, oggi, di non subire più interferenze nella propria vita sociale e professionale.